Risorse / Guide / normativa-obblighi

Fatturazione elettronica per veterinari

La fatturazione elettronica per i veterinari segue regole specifiche che variano in base alla forma giuridica della struttura e al tipo di cliente.

Nota importante: Utilizzare un gestionale per creare fatture in PDF non equivale a fatturazione elettronica. La fatturazione elettronica si riferisce esclusivamente all’emissione di fatture in formato XML tramite il Sistema di Interscambio (SDI).


Professionisti veterinari individuali

Per veterinari liberi professionisti con partita IVA individuale:

Verso privati (persone fisiche - B2C)

La fatturazione elettronica è VIETATA in via permanente (D.lgs 81/2025 del 13 giugno 2025) per le prestazioni veterinarie detraibili i cui dati vengono inviati al Sistema Tessera Sanitaria.

  • ✅ Fatture in formato cartaceo o PDF
  • ✅ Invio dati al Sistema Tessera Sanitaria
  • ❌ NO fatturazione elettronica via SDI

Verso aziende, enti, professionisti (B2B)

La fatturazione elettronica è OBBLIGATORIA.

  • ✅ Fatturazione elettronica XML via SDI
  • ❌ NO invio al Sistema Tessera Sanitaria

Associazioni professionali veterinarie

Le associazioni professionali tra veterinari sono equiparate fiscalmente alle società semplici (art. 5, comma 3, lett. c) TUIR) e seguono le stesse regole dei professionisti individuali.

Verso privati (persone fisiche - B2C)

La fatturazione elettronica è VIETATA per le prestazioni detraibili inviate al Sistema Tessera Sanitaria.

  • ✅ Fatture in formato cartaceo o PDF
  • ✅ Invio dati al Sistema Tessera Sanitaria
  • ❌ NO fatturazione elettronica via SDI

Nota: Nelle strutture con unica partita IVA, il rappresentante legale richiede le credenziali STS. Nelle strutture con più partite IVA, devono registrarsi tutti coloro che emettono fatture a privati.

Verso aziende, enti, professionisti (B2B)

La fatturazione elettronica è OBBLIGATORIA.

  • ✅ Fatturazione elettronica XML via SDI
  • ❌ NO invio al Sistema Tessera Sanitaria

Società veterinarie (SRL, SPA, ecc.)

Per le società veterinarie la situazione dipende dal rappresentante legale e dalla scelta operativa della società.

Società con rappresentante legale veterinario (iscritto all’Albo)

Queste società hanno facoltà di scelta: possono decidere se registrarsi o meno al Sistema Tessera Sanitaria.

Opzione A: Scelgono di inviare al Sistema Tessera Sanitaria

Verso privati (persone fisiche - B2C)

  • ✅ Fatture in formato cartaceo o PDF
  • ✅ Invio dati al Sistema Tessera Sanitaria
  • ❌ NO fatturazione elettronica via SDI (divieto permanente)

Verso aziende, enti, professionisti (B2B)

  • ✅ Fatturazione elettronica XML via SDI obbligatoria
  • ❌ NO invio al Sistema Tessera Sanitaria

Opzione B: NON inviano al Sistema Tessera Sanitaria

Verso privati (persone fisiche - B2C)

  • ✅ Fatturazione elettronica XML via SDI obbligatoria
  • ❌ NO invio al Sistema Tessera Sanitaria

Verso aziende, enti, professionisti (B2B)

  • ✅ Fatturazione elettronica XML via SDI obbligatoria
  • ❌ NO invio al Sistema Tessera Sanitaria

Società senza rappresentante legale veterinario (non iscritto all’Albo)

Queste società NON possono registrarsi al Sistema Tessera Sanitaria (mancano i requisiti di censimento anagrafico) e secondo l’Agenzia delle Entrate devono obbligatoriamente utilizzare la fatturazione elettronica.

Verso privati (persone fisiche - B2C)

  • ✅ Fatturazione elettronica XML via SDI (obbligatoria secondo AdE)
  • ❌ NO invio al Sistema Tessera Sanitaria (impossibile registrarsi)

Verso aziende, enti, professionisti (B2B)

  • ✅ Fatturazione elettronica XML via SDI obbligatoria
  • ❌ NO invio al Sistema Tessera Sanitaria

Nota critica: Esiste una zona grigia interpretativa. L’art. 9-bis del D.L. 135/2018 estende il divieto di fatturazione elettronica anche alle “prestazioni sanitarie B2C” di soggetti non tenuti all’invio STS. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che questo non si applica alle prestazioni veterinarie se non c’è invio al Sistema Tessera Sanitaria, creando incertezza operativa per queste strutture.


Eccezione importante: Cliniche e ospedali veterinari

Le cliniche veterinarie, ospedali veterinari e laboratori di analisi veterinarie autorizzati secondo le norme regionali (e non secondo l’art. 8-ter D.lgs 502/92 che regola le strutture sanitarie umane) NON rientrano nel divieto di fatturazione elettronica.

Queste strutture:

  • ✅ POSSONO emettere fattura elettronica via SDI anche verso privati
  • ✅ Le prestazioni rimangono comunque detraibili per i clienti
  • ℹ️ Non sono considerate “spese sanitarie” ma servizi veterinari regolati da normativa specifica

Normativa di riferimento

  • D.L. 119/2018, art. 10-bis: Divieto per chi invia dati al STS
  • D.L. 135/2018, art. 9-bis: Estensione divieto a prestazioni sanitarie B2C
  • D.lgs 81/2025 (13 giugno): Divieto permanente (non più proroghe annuali)
  • TUIR art. 5, comma 3, lett. c): Equiparazione associazioni professionali a società semplici
  • Agenzia delle Entrate - Consulenza Giuridica n. 15/2019: Chiarimenti veterinari
  • Agenzia delle Entrate - Interpello 307/2019: Prestazioni B2B

Aspetti generali

Per tutti gli altri aspetti non specificamente trattati (modalità di emissione, conservazione, termini di emissione, sanzioni, imposta di bollo, ecc.), i veterinari seguono le stesse regole previste per le altre categorie professionali e imprenditoriali dalla normativa generale sulla fatturazione elettronica.


Ultimo aggiornamento normativo: Ottobre 2025 Fonte: Normativa vigente e prassi Agenzia delle Entrate

Si consiglia sempre di consultare il proprio commercialista per casi specifici, in quanto la materia presenta zone di incertezza interpretativa.


Importante:
Confrontati sempre con il tuo commercialista per verificare la corretta applicazione degli obblighi normativi.

Prova gratis per 30 giorni

Nessun costo di attivazione, nessun vincolo. Scopri come Vetincloud può semplificare il tuo lavoro quotidiano.

✓ Nessuna carta di credito richiesta    ✓ Configurazione in 2 minuti